Art. 1.

      1. Le lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, sono abrogate.
      2. Sono altresì abrogati gli articoli 2, 4, 14 e 19 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, e successive modificazioni.